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Holding. 3 - Costituzione e requisiti legali di una holding

Data inserimento: 26/09/2023

Costituzione e requisiti legali di una holding

Per costituire una holding è necessario il rispetto di alcuni requisiti legali che dipendono dal paese prescelto.  Le normative sulle holding, con particolare riferimento alle più importanti giurisdizioni soprattutto dell’unione europea, hanno ovviamente diversi punti di base comuni. Tra questi certamente i seguenti:

  • la capogruppo detenga più del 50% dei diritti di voto nelle sue controllate;
  • la capogruppo, quale socio di maggioranza, abbia il diritto di nominare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione della società controllata;
  • la capogruppo controlli, in base a specifici accordi con gli altri azionisti, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea della controllata.

Su altri e differenti aspetti operativi anche a carattere fiscale, le normative dei diversi paesi si differenziano a volte anche in maniera rilevante, tanto da condizionare ed indirizzare le scelte dei gruppi di maggiore dimensione in ordine all’individuazione dello stato ove stabilire la sede.

Considerando le dichiarate finalità della serie di articoli mano a mano in pubblicazione, nonché la platea dei soggetti cui intendiamo riferire il lavoro (le PMI), limiteremo l’analisi alle holding di diritto italiano.

Una holding di diritto italiano, essendo una società disciplinata dal Codice civile, si costituisce seguendo le regole di una comune società; quindi mediante la redazione di un atto costitutivo,  secondo le forme e le modalità proprie del tipo societario prescelto.

 

Atto costitutivo

L’atto costitutivo e soprattutto lo statuto devono contenere le norme fondamentali di funzionamento della società anche con riferimento ai rapporti tra i soci.

A tal fine uno degli elementi essenziali della costituzione riguarda in primo luogo la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e, immediatamente dopo, del modello di governance da adottare.

 

Oggetto sociale e attività

Altro elemento importante dello statuto è l’oggetto sociale, poiché esso definisce e delimita l’ambito di operatività della società.

La holding ha normalmente un oggetto sociale che in maniera esclusiva o prevalente prevede

l’assunzione e la gestione (statica o dinamica) di partecipazioni, di controllo e non, in altre imprese,

laddove il termine gestione, come vedremo nei successivi articoli, apre le porte ad una molteplicità di attività e interpretazioni.

Molto spesso, all’attività di assunzione e gestione di partecipazioni si associa quella di investimento (e relativa gestione) soprattutto in immobili o anche in valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. Questo poiché, specie nelle holding familiari ma non solo, tale veicolo societario svolge in aggiunta il ruolo di investitore e gestore delle risorse finanziarie del gruppo e della famiglia imprenditoriale, anche con finalità di protezione dai rischi tipici d’impresa di tali patrimoni. Ebbene, in tal caso l’oggetto sociale deve riflettere tali ulteriori attività e scopi della società.

Le considerazioni appena espresse valgono per le società che nascono, o si trasformano nel tempo,  con lo scopo di assolvere la funzione di holding come attività principale o comunque caratterizzante. Succede anche che la funzione di holding venga assunta da società che in via principale svolgono attività industriale e/o commerciale e che, nel corso del tempo, avendo acquisito partecipazioni di controllo magari in società strettamente attinenti al business principale, assolvono, sia pur in via sussidiaria e strumentale, anche la funzione di holding. In quel caso, lo statuto potrà prevedere, come quasi sempre avviene, la possibilità di  assumere e gestire partecipazioni in altre imprese, ma non in via principale, bensì solo in via strumentale per la realizzazione degli scopi sociali.

Molto spesso il percorso per arrivare alla holding pura passa proprio attraverso fasi successive di crescita e trasformazione che portano poi alla riorganizzazione in forma di gruppo, mediante operazioni straordinarie allo scopo finalizzate (fusioni, scambi di partecipazioni, scorpori, conferimenti, scissioni ecc.).

 

Denominazione

In ordine alla scelta della denominazione, non esistono vincoli e l’appellativo holding non è affatto richiesto obbligatoriamente; tuttavia spesso viene utilizzato nella denominazione sociale, o comunque vengono utilizzati suffissi (i.e. Fin - Group- H, a volte anche impropriamente) per rendere conoscibile all’esterno l’esistenza di un gruppo o comunque la natura di holding della società.

 

Forma giuridica

Tornando alla scelta della forma giuridica, la holding company, trattandosi di società, può assumere la veste giuridica di una qualsiasi delle società previste e disciplinate dal codice civile, nessuna esclusa:

  • Società semplice
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni.

Per completezza, va segnalato come a volte si ricorre anche a strumenti non societari per governare e dirigere i gruppi societari. Ci si riferisce a strumenti quali fondazioni o trusts. Altre volte tali strumenti vengono affiancati allo strumento societario per comporre la struttura proprietaria di vertice dei gruppi industriali.

 

Considerazioni finali

Come evidenzieremo nei successivi articoli che andremo a pubblicare, la scelta della veste giuridica nell’ambito dello strumento societario ha forti implicazioni in termini di operatività, rischio, responsabilità, regime fiscale.

Considerata le finalità che ci siamo dati, non analizzeremo a fondo le caratteristiche tecnico-giuridiche di ogni forma societaria, ma tratteggeremo gli aspetti giuridici salienti di ogni tipo (senza alcuna pretesa di essere esaustivi) soprattutto per quanto attiene i profili di rischio e responsabilità dei soci e di separazione dei patrimoni dei soggetti coinvolti (società e soci), in funzione dell’analisi di opportunità e convenienza propedeutica alla scelta della  forma giuridica.

Le nozioni fornite in questa sede risultano conseguentemente estremamente semplificate rispetto a qualunque lavoro che affronti tali tematiche giuridiche in maniera sistematica ed approfondita.

Autore: Roberto Acquaviva - Studio TFC