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Holding. 4 - Forma giuridica - società di persone

Data inserimento: 30/11/2023

Premessa

Di seguito delineamo gli aspetti essenziali riguardanti la forma giuridica delle società di persone, con brevi ed essenziali riflessioni anche sui risvolti fiscali connessi.

Seguirà a breve un articolo riferito alle società di capitale.

Le nozioni fornite in questa sede risultano estremamente semplificate rispetto a qualunque lavoro che affronti le stesse tematiche in maniera sistematica ed approfondita. Non andremo quindi ad analizzare a fondo le caratteristiche tecnico-giuridiche di ogni forma societaria, ma, in linea con le finalità individuate e come già anticipato, tratteggeremo gli aspetti giuridici salienti di ogni tipo soprattutto per quanto attiene i profili di rischio e responsabilità dei soci e di separazione dei patrimoni dei soggetti coinvolti (società e soci), in funzione dell’analisi di opportunità e convenienza propedeutica alla scelta della  forma giuridica nella strutturazione della holding.

Forma giuridica – società di persone

La società semplice (S.s.)

È il modello elementare di società di persone; la sua principale caratteristica è quella di non poter avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. Per tale motivo viene utilizzato prevalentemente per l’esercizio di attività agricole o di attività professionali in forma associata, ma anche per la gestione (gestione cosiddetta statica, non con caratteristiche di impresa) di immobili e patrimoni familiari. Per lo stesso motivo la società non è soggetta a fallimento (attuale liquidazione giudiziale) o altre procedure concorsuali.

Viene considerata quale “forma base” della società di persone, avendo a fondamento della sua regolamentazione norme applicabili anche alle altre  e più complesse, salvo  deroghe espresse o differente specifica regolamentazione.

Autonomia statutaria

E’ dotata di un’ampia autonomia statutaria e viene costituita tramite la stipula di un contratto sociale per il quale non è richiesta alcuna formalità particolare, se non quella richiesta dalla natura dei beni conferiti. I soci devono infatti dotare la società di un fondo comune tramite il conferimento dei beni e servizi necessari all’attività da realizzare (beni mobili e immobili, denaro, crediti, attività lavorativa). Non è però richiesto un capitale sociale minimo.

L’assenza pressocché assoluta di formalismi e la sua flessibilità di amministrazione garantiscono tra l’altro un abbattimento dei costi gestionali. Ai soci è permesso un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dei rapporti sia interni sia esterni, come nella gestione del grado di partecipazione agli utili.

Governance ed obblighi contabili

La società semplice è normalmente organizzata secondo il principio di amministrazione disgiunta (ciascun socio è amministratore in via autonoma), ma è possibile prevedere l’amministrazione congiunta, l’amministrazione mista (ossia disgiunta in via ordinaria e congiunta in via straordinaria) e anche l’amministrazione di un unico socio. Altro vantaggio è sicuramente quello di avere regole di contabilità piuttosto semplici. La società semplice infatti non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e a redigere un bilancio annuale, non trattandosi, come già evidenziato, di società che svolge attività commerciale intesa in senso codicistico.

Responsabilità dei soci

Aspetto fondamentale della società semplice, che però è tipico delle società di persona, è la responsabilità personale illimitata e solidale ex art. 2267 cod. civ. di tutti i soci per le obbligazioni sociali assunte, cioè per le obbligazioni assunte dalla società.

Tale caratteristica scaturisce da quella che viene definita autonomia patrimoniale imperfetta e che determina, di fatto per tale ragione, una non adeguata tutela patrimoniale ai soci. Infatti il patrimonio destinato all’oggetto sociale è separato rispetto al patrimonio dei singoli soci, ma il creditore sociale (cioè creditore nei confronti della società) potrà soddisfarsi anche sui patrimoni personali dei soci in caso di insufficienza di quello societario. Il creditore personale di un socio, invece, non può aggredire il patrimonio della società; esso può però chiedere la liquidazione della quota del socio debitore nei casi in cui i beni personali di quest’ultimo non siano sufficienti a soddisfare il credito del creditore personale e particolare del socio, oltre che rivalersi sulla quota di utili a lui spettanti (per completezza, sarebbe possibile prevedere la predisposizione e la firma di un patto, che però deve essere portato a conoscenza dei terzi, per la limitazione di responsabilità di alcuni soci. Tale possibilità incontra secondo molti difficoltà applicative e limiti anche sotto il profilo della casistica giudisprudenziale).

Trasformazione in società commerciale

La decisione di trasformare la S.s. in una delle forme di società commerciali (sia di persone, sia di capitali) va attentamente valutata. Tale trasformazione, con particolare riferimento al passaggio ad una delle forme di società di capitali, si inquadra nella fattispecie di cui all’art. 2500 octies c.c. ossia della cosiddetta trasformazione eterogenea.

Aspetto particolare della trasformazione della S.s. in società commerciale è l’immissione del patrimonio sociale nel“recinto” delle attività imprenditoriali. Come tale (soprattutto se la scelta ricade su una società di capitali), pone vicoli e difficoltà specifiche e determina la non neutralità fiscale dell’operazione.

Non approfondiremo in questa sede tale tipologia di operazione.

La società in nome collettivo (S.n.c.)

È il modello “base” di società per ciò che riguarda lo svolgimento di attività commerciali (generalmente di dimensione medio-piccola), pur potendo la società svolgere anche attività non commerciale.

Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un Notaio.

Responsabilità dei soci

Al pari della S.s. è caratterizzata anch’essa dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; al contrario di quanto avviene per la società semplice però, non è però possibile stipulare patti al fine di escludere la responsabilità di uno o più soci.

A differenza della S.s. inoltre, il creditore personale e particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota (maggiore autonomia patrimoniale) finché dura la società (art. 2305 c.c.), ma può opporsi alla proroga della durata della società (art. 2307). Questo aspetto di maggiore autonomia patrimoniale della S.n.c. rispetto alla S.s. è da tenere in considerazione in una analisi di valutazione complessiva.

La società in accomandita semplice (S.a.s.)

Come la società in nome collettivo, anche la società in accomandita semplice può esercitare sia attività non commerciale sia attività commerciale. Anch’essa è costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Tipologie di soci

Tale modello societario prevede la suddivisione dei soci in accomandatari e accomandanti.

  • I soci accomandatari sono coloro cui è attribuita l’amministrazione della società, nonché la sua rappresentanza. Hanno responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Il loro nome compare nella ragione sociale della società.
  • I soci accomandanti hanno invece responsabilità per le obbligazioni sociali limitatamente alle quote conferite. Sono pertanto anche esclusi dall’amministrazione della società (se non in forza di procura speciale per singoli affari).

Questa caratteristica rende la S.a.s. particolarmente utile in fase di pianificazione  e gestione delle dinamiche legate al passaggio generazionale, ad esempio nel caso in cui sia presente più di un erede e non tutti abbiano le competenze per assumere ruoli direttivi all’interno dell’impresa, o comunque non tutti ne siano interessati, anche in relazione ai relativi profili di rischio legati alla carica di amministratore e soprattutto alla qualifica di socio accomandatario, come sopra individuato.

Valgono, per i soci accomandatari, le stesse identiche considerazioni svolte in tema di responsabilità dei soci della S.n.c.

S.s, S.n.c. e S.a.s. – profili comuni ed aspetti differenziali

La caratteristica peculiare quindi delle società di persone è quella di non realizzare una netta separazione tra patrimonio della società e dei soci, in quanto, come detto, i creditori sociali, laddove non soddisfatti dal patrimonio della società,  potranno aggredire, in via sussidiaria, i patrimoni personali dei soci (vedi azioni  esecutive, conservative, cautelari), al fine di soddisfare il proprio credito e ciò in tutti e tre tipi di società. In aggiunta, il creditore personale di un socio, potrà aggredire il patrimonio della società, sia pur con i limiti evidenziati e differenziati tra S.s da un lato e S.n.c. e S.a.s. dall’altro. Nel prosieguo delle nostre pubblicazioni, esporremo anche le ragioni per le quali tali tipologie di società non realizzano, a nostro parere, anche una più efficiente pianificazione finanziaria e fiscale della società e dell’intero gruppo, laddove si opti per la scelta di adottare una di tali tipologie societarie quale holding.

A differenza della S.s., la Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in accomandita semplice (S.a.s.) sono entrambe società di persone aventi natura commerciale con contestuale obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Scaturisce dalla natura commerciale che la S.n.c. e la S.a.s., diversamente dalla società semplice, sono soggette a fallimento (attualmente alla liquidazione giudiziale).

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono anch’esse, come la S.s., di un’ampia discrezionalità di organizzazione interna ed esterna. Inoltre, attraverso il meccanismo dalla S.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione (i.e. soci accomandatari – illimitatamente responsabili) della società mentre altri ne siano disinteressati (i.e. soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Profili fiscali

Elemento assolutamente importante da considerare qualora si voglia optare per la società di persona quale entità a capo del gruppo è il regime di tassazione delle società di persone. Queste infatti scontano l’IRAP direttamente, ma non le imposte sui redditi. Le società di persone non costituiscono infatti, sotto un profilo sostanziale (non formale), autonomi soggetti di imputazione del reddito d’impresa. Quest’ultimo viene determinato in testa alla società, ma imputato per trasparenza ai soci pro-quota, i quali lo attraggono alla loro sfera di imposizione e ne subiscono il relativo prelievo fiscale. Tale imputazione del reddito in testa ai soci si realizza inoltre prescindendo dalla effettiva distribuzione del reddito stesso (attribuzione per trasparenza).

Aspetto da considerare:  in ragione della natura commerciale della S.n.c. e della S.a.s. rispetto alla S.s., il reddito delle stesse viene qualificato come reddito d’impresa in capo alla società e, in via mediata, in capo ai soci.

Conseguentemente anche gli obblighi dichiarativi, oltre che come visto quelli contabili, risultano più complessi rispetto alla S.s.

Considerazioni finali

L’insieme degli aspetti sopra evidenziati rende gli schemi giuridici delle tre tipologie di società di persone  non sempre e particolarmente idonei ad essere utilizzati nel ruolo di holding immediatamente a capo del gruppo societario e delle società operative.  Molto più spesso la società semplice viene collocata a monte della holding, quest’ultima nella forma di società di capitali, per rafforzarne ancora di più alcune caratteristiche, in ordine alla protezione e separazione del patrimonio, alla limitazione e diversificazione delle responsabilità, alla gestione del passaggio generazionale nell’ambito del gruppo familiare. 

 

Autore: Roberto Acquaviva - Studio TFC